Art. 130 · Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
AccordoCapo 5Sez. 1

Art. 130

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Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

In vigore dal 11 ago 2015
Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate 1. Ciascuna delle parti: a) risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche di un'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo; e b) istituisce uno o più punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte le materie di cui alla lettera a) agli investitori e ai prestatori di servizi di un'altra parte che ne facciano richiesta. Tali punti di informazione sono elencati nell'allegato X (Punti di informazione in materia di scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico). Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari. 2. Nessuna disposizione del presente titolo impone a una parte di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
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