Art. 116 · Promozione degli investimenti e riesame
AccordoCapo 2

Art. 116

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Promozione degli investimenti e riesame

In vigore dal 11 ago 2015
Promozione degli investimenti e riesame 1. Ai fini di una liberalizzazione progressiva degli investimenti, l'Unione europea e i paesi andini firmatari, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per promuovere un ambiente favorevole agli investimenti reciproci. 2. La promozione di cui al paragrafo 1 mira a una cooperazione che comprende, fra gli altri aspetti, un riesame del quadro giuridico per gli investimenti, le condizioni di investimento e il flusso degli investimenti tra le parti, coerentemente con gli impegni da queste assunti nel quadro di accordi internazionali. Tale riesame avviene entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-116