Accordo›Capo 2
Art. 115
16 / 337Altri accordi
In vigore dal 11 ago 2015
Altri accordi
1. Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti e degli obblighi delle parti e dei loro investitori derivanti da accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario.
2. Nonostante il paragrafo 1, eventuali meccanismi di risoluzione delle controversie stabiliti in accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui sia parte l'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea o un paese andino firmatario non sono applicabili a presunte violazioni del presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-115