Accordo›Capo 2
Art. 113
14 / 337Trattamento nazionale
In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali la Colombia ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la Colombia accorda agli stabilimenti e agli investitori della parte UE, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri stabilimenti e investitori simili26.
2. Nei settori per i quali il Perù ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, il Perù accorda agli stabilimenti e agli investitori della parte UE, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato in circostanze simili ai propri stabilimenti e investitori27.
3. Nei settori per i quali la parte UE ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la parte UE accorda agli stabilimenti e agli investitori dei paesi andini firmatari, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri stabilimenti e investitori simili.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che gli investitori in questione sono stranieri.
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26 Per maggiore chiarezza, il termine "simili" non pregiudica il termine "circostanze simili" che la Colombia abbia concordato o concordi in altri accordi internazionali.
27 Per maggiore chiarezza, i diritti che possono derivare per i servizi e i prestatori di servizi della parte UE dagli obblighi del Perù a norma del GATS restano pienamente applicabili nel quadro dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di "analoghi servizi o prestatori di servizi" di cui all'articolo XVII del GATS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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