Accordo›Titolo IV›Capo 1
Art. 108
244 / 337Definizioni
In vigore dal 11 ago 2015
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
- "accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi e lo stabilimento in conformità delle norme dell'OMC;
- "persona giuridica di una parte": una persona giuridica costituita a norma delle leggi di tale parte, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio di tale parte; qualora una persona giuridica abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di una parte, non viene considerata una persona giuridica di tale parte a meno che le sue attività non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di tale parte17;
- "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
- "misure adottate o mantenute in vigore da una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da:
a) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- "persona fisica di una parte": una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario secondo la rispettiva legislazione interna18;
- "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi;
- "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualunque servizio non prestato su base commerciale, nè in concorrenza con uno o più prestatori di servizi;
- "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio;
- "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi.
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17 Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o dei paesi andini firmatari e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario, purchè le loro navi siano registrate in conformità alla rispettiva legislazione dello Stato membro dell'Unione europea o del paese andino firmatario e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario.
18 Ai fini del presente titolo una persona fisica di una parte che abbia la doppia cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e di un paese andino firmatario è considerata esclusivamente cittadino della parte in cui abbia la sua cittadinanza dominante ed effettiva. A tal fine per cittadinanza dominante ed effettiva di una parte si intende la cittadinanza della parte in cui la persona fisica mantiene i vincoli più forti, tenendo conto fra l'altro di fattori come la residenza abituale, i legami familiari, la residenza fiscale o il luogo di esercizio dei suoi diritti politici.
Storico versioni
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