Accordo›Capo 7
Art. 106
241 / 337Eccezioni al titolo relativo agli scambi di merci
In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni al titolo relativo agli scambi di merci
1. Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata agli scambi di merci tra le parti, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure:
a) necessarie per tutelare la moralità pubblica o mantenere l'ordine pubblico13;
b) necessarie per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale necessarie a tal fine;
c) connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
d) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione delle misure doganali, al mantenimento in vigore dei monopoli conformemente all', alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e alla prevenzione delle pratiche ingannevoli;
e) connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni;
f) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
g) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo interni;
h) adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtù di un accordo intergovernativo su un prodotto di base che sia conforme ai criteri sottoposti alle parti e da queste non respinti o di un accordo sottoposto alle parti e da queste non respinto14;
i) che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime interne necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantità indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno è mantenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un piano statale di stabilizzazione, purchè dette restrizioni non comportino l'aumento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione concessa a tale industria interna e non siano contrarie alle disposizioni del presente accordo in materia di non discriminazione; e
j) essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purchè queste misure siano compatibili col principio che tutte le parti hanno diritto ad una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purchè le misure incompatibili con altre disposizioni del presente accordo siano revocate non appena vengano meno le condizioni che le hanno motivate.
2. Le parti convengono che quando una parte intende adottare una misura a norma del paragrafo 1, lettere i) e j), tale parte fornisce alle altre parti tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per le parti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere la situazione della parte che intende adottare la misura. Se non viene raggiunto un accordo entro trenta giorni, tale parte può applicare all'esportazione del prodotto interessato le misure di cui al paragrafo 1, lettere i) e j).
Tuttavia, qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preventivi, la parte che intende adottare le misure può farlo, informando quanto prima le altre parti.
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 13 L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata
esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad una minaccia reale e sufficientemente grave.
14 L'eccezione di cui alla presente lettera si applica anche a qualsiasi accordo su un prodotto di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.
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