Accordo›Capo 5
Art. 104
228 / 337Risoluzione delle controversie
In vigore dal 11 ago 2015
Risoluzione delle controversie
1. Una parte, se ritiene che una misura SPS di un'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi che discendono dal presente capo, o che un'altra parte sia venuta meno ad un obbligo di cui al presente capo in relazione a una misura SPS, può chiedere che si proceda a consultazioni tecniche nel quadro del sottocomitato SPS. Le autorità competenti di cui all'appendice 1 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) agevoleranno queste consultazioni.
2. Salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, quando una controversia è oggetto di consultazioni a livello di sottocomitato SPS conformemente al paragrafo 1, tali consultazioni sostituiscono quelle previste dall' purchè rispettino le condizioni stabilite al paragrafo 9 di tale articolo. Le consultazioni a livello di sottocomitato SPS si ritengono concluse entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Tali consultazioni possono essere condotte tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro strumento tecnologico concordato tra le parti impegnate nelle consultazioni.
Storico versioni
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