Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 9 lug 2015
1) Qualora una domanda iscritta di prestazioni, un ricorso o qualsiasi altra dichiarazione prevista dalla legislazione di uno Stato contraente sia presentata all'autorità competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente che sia competente a ricevere simili richieste, ricorsi o dichiarazioni in forza della legislazione di quest'altro Stato contraente, questa domanda di prestazione, ricorso o dichiarazione sarà considerata come presentata nella stessa data all'autorità competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento del primo Stato contraente e saranno gestite in conformità alle procedure ed alla legislazione del primo Stato contraente. 2) L'autorità competente, l'istituzione competente e l'agenzia di collegamento di uno Stato contraente trasmetteranno la domanda di prestazione, il ricorso o qualsiasi altra dichiarazione presentata, conformemente al paragrafo 1 di questo Articolo, all'autorità competente, all'istituzione competente o all'agenzia di collegamento dell'altro Stato contraente.
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