Art. 55
Convenzione

Art. 55

55 / 63
In vigore dal 10 lug 2015
1. Uno Stato contraente può, conformemente all': a) riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio; b) riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni. 2. La riserva può essere ristretta ad alcune categorie di beni.
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