Art. 48
Convenzione

Art. 48

48 / 63
In vigore dal 10 lug 2015
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa in relazione alle questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme: a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di quell'unità; b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-48