Art. 37
Convenzione

Art. 37

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In vigore dal 10 lug 2015
Un'autorità non può chiedere o trasmettere informazioni in applicazione di questo capitolo se ritiene che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-37