Art. 36
Convenzione

Art. 36

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In vigore dal 10 lug 2015
Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avvisano le autorità di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-36