Convenzione
Art. 36
36 / 63In vigore dal 10 lug 2015
Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avvisano le autorità di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-36