Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 10 lug 2015
L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a: a) agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui agli e al presente capitolo; b) agevolare, con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalità analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la convenzione; c) aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-31