Art. 30
Convenzione

Art. 30

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In vigore dal 10 lug 2015
1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione. 2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.
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