Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. 68 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Allegato CONVENZIONE SULLA COMPETENZA, LA LEGGE APPLICABILE, IL RICONOSCIMENTO, L'ESECUZIO Art. 2 Articolo 2 La convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al ragg Art. 3 Articolo 3 Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su: a) l'attribuz Art. 4 Articolo 4 Sono esclusi dall'ambito della convenzione: a) l'accertamento e la contestazion Art. 5 Articolo 5 1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di r Art. 6 Articolo 6 1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel prop Art. 7 Articolo 7 In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità Art. 8 Articolo 8 1. In via eccezionale, l'autorità dello Stato contraente competente in applicaz Art. 9 Articolo 9 1. Le autorità degli Stati contraenti di cui all'art. 8, paragrafo 2, ove riten Art. 10 Articolo 10 1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autorità di uno Stato contrae Art. 11 Articolo 11 1. In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protez Art. 12 Articolo 12 1. Fatto salvo l'art. 7, le autorità di uno Stato contraente sul cui territori Art. 13 Articolo 13 1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli art Art. 14 Articolo 14 Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore Art. 15 Articolo 15 1. Nell'esercizio della. competenza loro attribuita dalle disposizioni del cap Art. 16 Articolo 16 1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genito Art. 17 Articolo 17 L'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stat Art. 18 Articolo 18 La responsabilità genitoriale prevista all'art. 16 potrà essere revocata o le Art. 19 Articolo 19 1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e u Art. 20 Articolo 20 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che e Art. 21 Articolo 21 1. Ai sensi del presente capitolo, il termine "legge" designa la legislazione Art. 22 Articolo 22 La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere a Art. 23 Articolo 23 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute Art. 24 Articolo 24 Senza pregiudizio dell'art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può Art. 25 Articolo 25 L'autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sull Art. 26 Articolo 26 1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportan Art. 27 Articolo 27 Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autori Art. 28 Articolo 28 Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrat Art. 29 Articolo 29 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di far fronte Art. 30 Articolo 30 1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione Art. 31 Articolo 31 L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite a Art. 32 Articolo 32 Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di un'altra autorità competente Art. 33 Articolo 33 1. Quando l'autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il Art. 34 Articolo 34 1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo Art. 35 Articolo 35 1. Le autorità competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autori Art. 36 Articolo 36 Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità compet Art. 37 Articolo 37 Un'autorità non può chiedere o trasmettere informazioni in applicazione di que Art. 38 Articolo 38 1. Ferma restando la possibilità di reclamare spese ragionevoli corrispondenti Art. 39 Articolo 39 Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi Art. 40 Articolo 40 1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Art. 41 Articolo 41 I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla convenzione non posso Art. 42 Articolo 42 Le autorità cui vengano trasmesse delle informazioni ne assicurano la riservat Art. 43 Articolo 43 I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della convenzione sono esen Art. 44 Articolo 44 Ogni Stato contraente può designare le autorità alle quali devono essere invia Art. 45 Articolo 45 1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all'Ufficio Pe Art. 46 Articolo 46 Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normativ Art. 47 Articolo 47 Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applic Art. 48 Articolo 48 Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno St Art. 49 Articolo 49 Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno St Art. 50 Articolo 50 La presente convenzione non interferisce con la convenzione del 25 ottobre 198 Art. 51 Articolo 51 Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la Art. 52 Articolo 52 1. La presente convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali Art. 53 Articolo 53 1. La convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato Art. 54 Articolo 54 1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno St Art. 55 Articolo 55 1. Uno Stato contraente può, conformemente all'art. 60: a) riservarsi la compe Art. 56 Articolo 56 Il Segretario generale della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale pri Art. 57 Articolo 57 1. La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Confe Art. 58 Articolo 58 1. Ogni altro Stato può aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore Art. 59 Articolo 59 1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino o Art. 60 Articolo 60 l. Ogni Stato può, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, de Art. 61 Articolo 61 1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo sca Art. 62 Articolo 62 1. Ogni Stato Parte della convenzione può denunciarla con notifica inviata per Art. 63 Articolo 63 II depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360