Art. 12 · Consegna della Persona Condannata
Trattato

Art. 12

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Consegna della Persona Condannata

In vigore dal 24 giu 2015
Consegna della Persona Condannata Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle modalità del trasferimento.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-12