Trattato
Art. 25
25 / 25Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
In vigore dal 4 lug 2015
1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà il corso delle procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati in relazione ai quali si richiede l'assistenza sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Roma, il 28 luglio duemilaundici, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana degli Stati Uniti Messicani
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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