Trattato
Art. 24
24 / 25Soluzione di controversie
In vigore dal 4 lug 2015
1. Le Autorità Centrali dei due Stati, su proposta di uno di essi, svolgeranno consultazioni in materia di interpretazione o applicazione delle disposizioni del Trattato.
2. Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
3. Qualora esse non raggiungano un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.
Storico versioni
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