Art. 19 · Modalità di trasmissione
Trattato

Art. 19

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Modalità di trasmissione

In vigore dal 4 lug 2015
1. Le domande di assistenza giudiziaria sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali dei rispettivi Stati. 2. L'Autorità Centrale per la Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per gli Stati Uniti Messicani è la Procuraduria General de la Republica, Subprocuraduria Juridica y de Asuntos Internacionales, Direccion General de Extradiciones y Asistencia Juridica. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale tramite il canale diplomatico.
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