Art. 17 · Trasmissione di sentenze e certificati penali
Trattato

Art. 17

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Trasmissione di sentenze e certificati penali

In vigore dal 4 lug 2015
1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente. 2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale vengono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità competenti dello Stato Richiesto.
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