Art. 16 · Scambio di informazioni sulla legislazione
Trattato

Art. 16

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Scambio di informazioni sulla legislazione

In vigore dal 4 lug 2015
Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore o che erano precedentemente in vigore e sulle procedure giudiziarie in uso nei rispettivi Paesi.
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