Art. 15 · Scambio di informazioni sui procedimenti penali
Trattato

Art. 15

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Scambio di informazioni sui procedimenti penali

In vigore dal 4 lug 2015
Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.
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