Trattato
Art. 10
10 / 25Comparizione di persone nel territorio dello Stato Richiesto
In vigore dal 4 lug 2015
Comparizione di persone
nel territorio dello Stato Richiesto
1. Lo Stato Richiesto acquisisce nel suo territorio, in conformità con la sua legislazione nazionale, le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti, gli atti, i documenti, le cose e le altre prove menzionate nella domanda di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Previa domanda dello Stato Richiedente, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione, informa l'Autorità Centrale dell'altro Stato della data, dell'ora e del luogo in cui si realizzerà l'assunzione della testimonianza o della prova.
3. Al fine di eseguire la domanda di assistenza giudiziaria, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto avverte, mediante citazione, la persona di cui si richiede la presenza perché sia sentita o presenti documenti o cose, procedendo con le stesse modalità che adotta per le indagini o i giudizi secondo la propria legislazione nazionale.
4. La persona da ascoltare è coadiuvata in caso di necessità da un interprete e può avvalersi della facoltà di non rispondere che sia eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente.
5. Lo Stato Richiedente adempie ad ogni condizione concordata con lo Stato Richiesto relativamente ai documenti o cose che questo gli consegni, ivi compresa la tutela del diritto di terzi su tali documenti e cose.
Storico versioni
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