Art. 20 · Informazioni Ulteriori
Trattato

Art. 20

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Informazioni Ulteriori

In vigore dal 4 lug 2015
Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sullo svolgimento e l'esito del procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e sull'estradizione dì tale persona ad uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89#art-t-20