Trattato
Art. 17
17 / 23Consegna di Cose
In vigore dal 4 lug 2015
1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:
a) le cose che sono state utilizzate per commettere reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso ad un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non può pregiudicare gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.
Storico versioni
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