Trattato
Art. 13
13 / 23Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
In vigore dal 4 lug 2015
Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:
a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
b) la gravità dei diversi reati;
c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-15;89#art-t-13