Art. 16 · Scambio di informazioni sui procedimenti penali
Trattato

Art. 16

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Scambio di informazioni sui procedimenti penali

In vigore dal 20 mag 2015
La Parte richiesta trasmette alla Parte richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-16