Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 20 mag 2015
1. Piena e intera esecuzione è data al Trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' del Trattato stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-rd-2