Art. 16 · Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza
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Art. 16

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Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza

In vigore dal 31 mar 2015
Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza I presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta urgenza, previa autorizzazione dell'istituzione competente. La lista di tali prestazioni sarà allegata all'Accordo Amministrativo.
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