Art. 9 · Dichiarazioni
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecnicheTitolo V

Art. 9

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Dichiarazioni

In vigore dal 29 nov 2014
Dichiarazioni §1 Ogni Stato parte può, entro quattro mesi dalla data della notifica ad opera del Segretario generale della decisione della Commissione di esperti tecnici, depositare presso quest'ultima una dichiarazione motivata secondo la quale detto Stato non applicherà, o applicherà solo parzialmente la norma tecnica convalidata o la prescrizione tecnica uniforme adottata per quanto concerne l'infrastruttura ferroviaria situata sul suo territorio ed il traffico su questa infrastruttura. §2 Gli Stati parti che hanno reso una dichiarazione in conformità al § 1 non vengono presi in considerazione nel fissare il numero di Stati che devono formulare un'obiezione in conformità all', § 4 della Convenzione, affinché la decisione della Commissione di esperti tecnici non entri in vigore. §3 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformità al § 1 può rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il Segretario generale. Questa rinuncia ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo all'informativa.
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