Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato›Titolo V
Art. 6
249 / 268Validità dei certificati tecnici
In vigore dal 29 nov 2014
Validità dei certificati tecnici
§ 1 I certificati tecnici rilasciati dall'autorità competente di uno Stato parte in conformità alle presenti Regole uniformi sono validi in tutti gli altri Stati parti. Tuttavia, la circolazione e l'utilizzazione sul territorio di questi altri Stati sono sottoposte alle condizioni specificate nel presente articolo.
§ 2 Un'ammissione all'esercizio consente alle imprese di trasporto ferroviario di impiegare un veicolo solo sulle infrastrutture compatibili con questo veicolo secondo le sue specificazioni e le altre condizioni di ammissione; le imprese di trasporto ferroviario devono assicurarsi che questa prescrizione sia rispettata.
§ 3 Fatto salvo quanto previsto all'a, un'ammissione all'esercizio rilasciata per un veicolo conforme a tutte le PTU applicabili permette a questo stesso veicolo di circolare liberamente sul territorio di altri Stati parti a condizione che:
a) tutti i requisiti essenziali siano previsti in queste PTU; e b) il veicolo non:
- costituisca un caso specifico,
- presenti punti aperti relativi alla compatibilità tecnica con l'infrastruttura, o
- sia oggetto di una deroga.
Le condizioni di libera circolazione possono essere specificate anche nelle pertinenti PTU.
§ 4
a) Se in uno Stato parte un'ammissione all'esercizio è stata accordata per un veicolo che:
- costituisce un caso specifico, presenta un punto aperto relativo alla compatibilità tecnica con l'infrastruttura o è oggetto di una deroga, o
- non è conforme alle PTU relative al materiale rotabile e a tutte le altre disposizioni pertinenti; o
b) se nelle PTU non sono previsti tutti i requisiti essenziali; le autorità competenti degli altri Stati possono esigere dal richiedente ulteriori informazioni tecniche, come ad esempio analisi di rischio e/o controlli dei veicoli, prima di concedere un'ammissione all'esercizio complementare.
Per la parte del veicolo conforme a una PTU o a una parte di PTU, le autorità competenti devono accettare le verifiche effettuate da altre autorità competenti conformemente alle PTU. Per l'altra parte del veicolo, le autorità competenti devono tener conto, nella sua integralità, della tabella di equivalenza prevista all' delle Regole uniformi APTU.
Il rispetto:
a) di disposizioni identiche e di disposizioni dichiarate equivalenti;
b) di disposizioni che non si riferiscono a un caso specifico; e c) di disposizioni che non si riferiscono alla compatibilità tecnica con l'infrastruttura;
non va sottoposto nuovamente a valutazione.
§ 5 I paragrafi da 2 a 4 si applicano per analogia a una ammissione del tipo di costruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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