Art. 6 · Presunzione di perdita di un veicolo
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoliTitolo V

Art. 6

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Presunzione di perdita di un veicolo

In vigore dal 29 nov 2014
Presunzione di perdita di un veicolo §1 L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare che un veicolo è perso se, dopo aver chiesto all'impresa di trasporto ferroviario a cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto, di effettuare ricerche del veicolo, e se il veicolo non è a disposizione nei tre mesi successivi alla data di recapito della sua domanda o non ha ricevuto alcuna indicazione riguardo al luogo dove si trova. Questo termine è aumentato della durata d'immobilizzazione del veicolo per ogni causa non imputabile all'impresa di trasporto ferroviario, o per avaria. §2 Se il veicolo considerato perso è ritrovato dopo il pagamento dell'indennità, l'avente diritto può, entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento dell'avviso che lo informa in tal senso, esigere dall'impresa di trasporto ferroviario cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto, che il veicolo gli sia recapitato, senza spese e previa restituzione dell'indennità, alla stazione ferroviaria di residenza o in altro luogo concordato. §3 Se la domanda di cui al § 2 non è stata formulata, o se il ritrovamento del veicolo avviene oltre un anno dopo il pagamento dell'indennità, l'impresa di trasporto ferroviario cui l'avente diritto ha affidato il veicolo per utilizzarlo come mezzo di trasporto, ne dispone in conformità alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova il veicolo. §4 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al § 1.
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