Art. 50 · Diritto di regresso
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo V

Art. 50

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Diritto di regresso

In vigore dal 29 nov 2014
Diritto di regresso § 1 Il trasportatore che ha pagato un'indennità ai sensi delle presenti Regole uniformi, ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in conformità alle seguenti disposizioni: a) il trasportatore che ha causato il danno ne è il solo responsabile; b) se il danno è stato causato da più trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se la distinzione non è possibile, l'indennità è ripartita fra di loro in conformità alla lettera c); c) se non può essere provato quale dei trasportatori ha causato il danno, l'indennità è ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione è fatta in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori. § 2 Nel caso d'insolvibilità di uno di questi trasportatori, la quota che gli incombe e da lui non pagata è suddivisa fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.
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