Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli›Titolo V
Art. 5
194 / 268Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilità
In vigore dal 29 nov 2014
Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilità
I limiti di responsabilità previsti all', §§ 3 e 4 non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dall'impresa di trasporto ferroviario, sia con l'intento di provocare tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente risultato.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-5-3