Art. 48 · Prescrizione
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo IV

Art. 48

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Prescrizione

In vigore dal 29 nov 2014
Prescrizione §1 L' azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia la prescrizione è di due anni se si tratta di un'azione: a) per il versamento di un rimborso che il trasportatore ha riscosso dal destinatario; b) per il versamento dei proventi di una vendita effettuata dal trasportatore; c) in ragione di un danno risultante da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che tale danno ne sarebbe probabilmente derivato. d) fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori al momento in cui l'invio è stato rispedito, nel caso previsto all'. §2 La prescrizione decorre nel caso di azione: a) per indennità per perdita totale: dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di resa; b) per indennità per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo; c) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui il diritto può essere esercitato. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini. §3 La prescrizione è sospesa mediante un reclamo scritto in conformità all', fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende a decorrere per la parte del reclamo che rimane controversa. La prova dell'avvenuto ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti è a carico della parte che la richiede. Ulteriori reclami per lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. §4 L'azione prescritta non può più essere esercitata, neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione. §5 Peraltro, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolamentate dal diritto nazionale.
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