Art. 46 · Responsabilità per quanto concerne altri oggetti
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. 3

Art. 46

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Responsabilità per quanto concerne altri oggetti

In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità per quanto concerne altri oggetti §1 Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani ( ad es. bagagliai o porta sci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore è responsabile solo del danno causato per sua colpa. L'indennità totale da pagare non supera 1 400 unità di conto. §2 Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al § 1, il trasportatore è responsabile solo se è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-46