Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Sez. 2
Art. 36
107 / 268Fondamento della responsabilità
In vigore dal 29 nov 2014
Fondamento della responsabilità
§1 Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria dei bagagli, sopravvenute dal momento della presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna, nonché del ritardo nella riconsegna.
§2 Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
§ 3 Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o più delle seguenti cause:
a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;
b) natura speciale dei bagagli;
c) spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-36