Art. 31 · Altri mezzi di trasporto
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo IV

Art. 31

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Altri mezzi di trasporto

In vigore dal 29 nov 2014
Altri mezzi di trasporto §1 Salvo quanto previsto dal §2, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori non si applicano ai danni sopravvenuti durante un trasporto che, conformemente al contratto di trasporto, non era un trasporto ferroviario. §2 Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell', §1 e nell', § 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, sopravvenuto durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda. §3 Se a seguito di circostanze eccezionali, l'esercizio ferroviario è provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore è responsabile ai sensi delle presenti Regole uniformi.
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