Art. 30 · Indennità in caso di perdita
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo III

Art. 30

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Indennità in caso di perdita

In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di perdita §1 In caso di perdita totale o parziale della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, un'indennità calcolata in base al corso della Borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualità, nel giorno e nel luogo in cui la merce è stata presa in carico. §2 L'indennità non supera le 17 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda. §3 In caso di perdita di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed è consegnato al trasporto a titolo di merce, o di un'unità di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennità è limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dell'unità di trasporto intermodale o di loro parti nel giorno e luogo della perdita. Qualora sia impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita, l'indennità è limitata al valore usuale nel giorno e luogo dell'assunzione in carico. § 4 Il trasportatore deve inoltre restituire il prezzo del trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta, ad eccezione dei diritti commerciali relativi a merci che circolano in sospensione di tali diritti.
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