Art. 18 · Diritto di disporre della merce
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo II

Art. 18

148 / 268

Diritto di disporre della merce

In vigore dal 29 nov 2014
Diritto di disporre della merce §1 Lo speditore ha diritto di disporre della merce e di modificare per mezzo di ordini successivi, il contratto di trasporto. In particolare, può chiedere al trasportatore: a) di interrompere il trasporto della merce; b) di rinviare la riconsegna della merce; c) di riconsegnare la merce ad un destinatario diverso da quello iscritto nella lettera di vettura; d) di riconsegnare la merce in un luogo diverso da quello iscritto nella lettera di vettura. §2 Il diritto dello speditore di modificare il contratto di trasporto, anche se è in possesso del duplicato della lettera di vettura, si estingue nei casi in cui il destinatario: a) ha ritirato la lettera di vettura; b) ha accettato la merce; c) ha fatto valere i suoi diritti conformemente all', § 3; d) è autorizzato, conformemente al § 3, ad impartire ordini; a partire da questo momento, il trasportatore deve conformarsi agli ordini ed alle istruzioni del destinatario. §3 Il diritto di modificare il contratto di trasporto spetta al destinatario non appena la lettera di vettura è compilata, salvo se diversamente stabilito in questa lettera dallo speditore. §4 Il diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto, si estingue quando: a) ha ritirato la lettera di vettura; b) ha accettato la merce; c) ha fatto valere i suoi diritti in conformità all', § 3; d) ha prescritto, conformemente al § 5, di consegnare la merce a terzi, e quando questi ultimi hanno fatto valere i loro diritti conformemente all', §3. §5 Se il destinatario ha prescritto di consegnare la merce a terzi, questi non sono autorizzati a modificare il contratto di trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-18-2