Art. 16 · Incidenti, incidenti tecnici e avarie gravi
Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzatoTitolo V

Art. 16

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Incidenti, incidenti tecnici e avarie gravi

In vigore dal 29 nov 2014
Incidenti, incidenti tecnici e avarie gravi § 1 In caso di incidente, incidente tecnico o grave avaria dei veicoli ferroviari, tutte le parti interessate (gestori d'infrastruttura, detentori, ECM, imprese ferroviarie interessate ed eventuali altre parti) sono tenute: a) a prendere immediatamente tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del traffico ferroviario, il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica; e b) a stabilire le cause dell'incidente, dell'incidente tecnico o dell'avaria grave. § 1a Le misure previste al paragrafo 1 devono essere coordinate. Questo coordinamento incombe al gestore d'infrastruttura, salvo prescrizione contraria delle disposizioni vigenti nello Stato interessato. Oltre a imporre alle parti interessate l'obbligo di eseguire un'indagine, lo Stato parte può richiedere l'esecuzione di un'indagine indipendente. § 2 Un veicolo è considerato gravemente avariato quando non è possibile ripararlo con un intervento di piccola portata che gli permetterebbe di essere integrato in un treno e di circolare sulle proprie ruote senza pericolo per l'esercizio. Se la riparazione può essere portata a termine in meno di 72 ore o se i costi complessivi sono inferiori a 0,18 milioni di DSP, l'avaria non è considerata grave. § 3 Gli incidenti, gli incidenti tecnici e le avarie gravi sono comunicati immediatamente all'autorità o all'organismo che ha ammesso il veicolo alla circolazione. Quest'autorità o questo organismo può chiedere che il veicolo avariato sia presentato, possibilmente dopo la riparazione, per verificare la validità dell'ammissione all'esercizio concessa. Se del caso, dovrà essere rinnovata la procedura relativa alla concessione dell'ammissione all'esercizio. § 4 Gli Stati parti tengono dei registri, pubblicano dei rapporti d'indagine contenenti le loro conclusioni e raccomandazioni, informano l'autorità responsabile del rilascio dei certificati di ammissione e l'Organizzazione sulle cause degli incidenti, degli incidenti tecnici e delle avarie gravi nel traffico internazionale accaduti sul loro territorio. La Commissione di esperti tecnici può esaminare le cause degli incidenti gravi, degli incidenti tecnici e delle avarie gravi nel traffico internazionale nell'ottica di un eventuale adeguamento delle prescrizioni per la costruzione e la gestione dei veicoli ferroviari e di altri materiali ferroviari e, se necessario, può decidere in breve tempo di ordinare agli Stati parti di sospendere i certificati di esercizio, i certificati del tipo di costruzione o le dichiarazioni pertinenti. § 5 La Commissione di esperti tecnici può elaborare e adottare ulteriori regole obbligatorie riguardanti le indagini su incidenti gravi, incidenti tecnici e avarie gravi, nonché requisiti concernenti gli organismi d'indagine indipendenti di uno Stato e la forma e il contenuto dei rapporti. Essa può anche modificare i valori/numeri di cui al paragrafo 2 e all' lettera ff).
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