Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato›Titolo V
Art. 14
262 / 268Iscrizioni e segni
In vigore dal 29 nov 2014
Iscrizioni e segni
§ 1 I veicoli ferroviari ammessi alla circolazione devono riportare:
a) un'indicazione da cui risulti in modo inequivocabile che sono stati ammessi alla circolazione in traffico internazionale in conformità alle presenti Regole uniformi; e
b) le altre iscrizioni e gli altri segni prescritti nelle PTU, compreso un codice di identificazione unico (il numero del veicolo).
L'autorità competente per il rilascio dell'ammissione all'esercizio è tenuta ad assicurarsi che a ciascun veicolo sia assegnato un codice alfanumerico di identificazione. Questo codice, che include il codice del (primo) Paese ad aver ammesso il veicolo, deve essere riportato su ciascun veicolo e iscritto nel registro di immatricolazione nazionale (RIN), come previsto all'.
§ 2 La Commissione di esperti tecnici definisce il segno previsto al paragrafo 1 lettera a) e i termini transitori entro i quali i veicoli ferroviari ammessi alla circolazione nel traffico internazionale possono portare ancora iscrizioni e segni in deroga a quelli prescritti al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-14-4