Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo III
Art. 14
216 / 268Forma ed ammontare del risarcimento danni in caso di morte e ferimento
In vigore dal 29 nov 2014
Forma ed ammontare del risarcimento danni in caso di morte e ferimento
§1 Il risarcimento danni previsto all' § 2 ed all', lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'erogazione di una rendita, il risarcimento danni può essere corrisposto sotto questa forma qualora la persona lesa o gli aventi diritto di cui all' § 2 lo richiedano.
§2 L'ammontare del risarcimento danni da erogare ai sensi del § 1 è determinato secondo il diritto nazionale. Tuttavia, secondo l'applicazione delle presenti Regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175 000 unità di conto in capitale, o una rendita annuale corrispondente a detto capitale, per ciascuna persona, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di entità inferiore.
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