Art. 14 · Adempimento di formalità amministrative
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo III

Art. 14

97 / 268

Adempimento di formalità amministrative

In vigore dal 29 nov 2014
Adempimento di formalità amministrative Il viaggiatore deve conformarsi agli adempimenti previsti dalle dogane o da altre autorità amministrative durante il trasporto, in occasione del suo trasporto, di oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli, compresivi del loro carico) e di animali. Deve assistere all'ispezione di questi oggetti, salvo eccezione prevista dalle leggi e dalle prescrizioni di ogni Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-14