Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato›Titolo V
Art. 13
261 / 268Registri
In vigore dal 29 nov 2014
Registri
§ 1 Sotto la responsabilità dell'Organizzazione e nella forma di banca dati elettronica, è allestito e aggiornato un registro contenente informazioni sui veicoli ferroviari per i quali è stato rilasciato un certificato di esercizio e sui tipi di costruzione per i quali è stato concesso un certificato del tipo di costruzione. Il registro comprende i veicoli ferroviari ammessi secondo l'; può includere veicoli ferroviari ammessi solo alla circolazione nel traffico nazionale.
§ 2 La banca dati comprende anche un registro contenente informazioni sulle autorità competenti e gli organismi ai quali è stata trasferita la competenza in conformità all', nonché sui controllori accreditati/riconosciuti secondo l' paragrafo 2.
§ 3 La Commissione di esperti tecnici può decidere di inserire nella banca dati altre informazioni da utilizzare nell'esercizio ferroviario, come ad esempio dati su dichiarazioni, ispezioni e manutenzione dei veicoli ammessi (compresa la successiva ispezione prevista) e dati su incidenti e incidenti tecnici nonché su registri riguardanti la codificazione di veicoli, siti, imprese di trasporto ferroviario, detentori, gestori d'infrastruttura, officine, costruttori e organismi incaricati della manutenzione (ECM).
§ 4 La Commissione di esperti tecnici definisce l'architettura tecnico-funzionale della banca dati nonché le informazioni necessarie, la data e le modalità di fornitura dei dati, la natura dei diritti di accesso e altre disposizioni amministrative e organizzative, comprese quelle riguardanti la struttura della banca dati da utilizzare. Al Segretario generale sono sempre notificati senza indugio il cambiamento di detentore, il cambiamento di ECM, i collocamenti fuori servizio, le immobilizzazioni ufficiali, la sospensione o il ritiro di certificati, le dichiarazioni o gli altri resoconti e i cambiamenti concernenti i veicoli, in deroga al tipo di costruzione ammesso.
§ 5 Nell'applicazione del presente articolo, la Commissione di esperti tecnici prende in considerazione i registri allestiti dagli Stati parti e dalle organizzazioni regionali in modo da evitare oneri eccessivi per le parti interessate, quali le organizzazioni regionali, gli Stati parti, le autorità competenti e l'industria.
Allo scopo di ridurre al minimo anche i costi dell'Organizzazione e di ottenere sistemi di registri coerenti, tutte le parti interessate coordinano con l'Organizzazione i loro piani e lo sviluppo dei registri che rientrano nel campo di applicazione delle presenti Regole uniformi.
§ 6 Le informazioni registrate nella banca dati sono considerate, fino a prova del contrario, come dimostrazione dell'ammissione tecnica di un veicolo ferroviario.
§ 7 La Commissione di esperti tecnici può decidere che le spese di allestimento e funzionamento della banca dati siano sostenute, in tutto o in parte, dagli utenti; mentre la fornitura e la modifica dei dati sono gratuite, la loro consultazione può essere sottoposta all'obbligo del pagamento di una tassa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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