Art. 12 · Prescrizione
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoliTitolo V

Art. 12

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Prescrizione

In vigore dal 29 nov 2014
Prescrizione § 1 Le azioni fondate sugli sono prescritte in tre anni. § 2 La prescrizione decorre: d) per le azioni fondate sull', dal giorno in cui la perdita o l'avaria del veicolo è stata accertata o dal giorno in cui l'avente diritto ha potuto considerare il veicolo come perso, in conformità all', § 1 o § 4; e) per le azioni fondate sull', dal giorno in cui il danno è accaduto.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-12-3