Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli›Titolo V
Art. 12
201 / 268Prescrizione
In vigore dal 29 nov 2014
Prescrizione
§ 1 Le azioni fondate sugli sono prescritte in tre anni.
§ 2 La prescrizione decorre:
d) per le azioni fondate sull', dal giorno in cui la perdita o l'avaria del veicolo è stata accertata o dal giorno in cui l'avente diritto ha potuto considerare il veicolo come perso, in conformità all', § 1 o § 4;
e) per le azioni fondate sull', dal giorno in cui il danno è accaduto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-12-3