Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato›Titolo V
Art. 11
259 / 268Certificati tecnici e dichiarazioni
In vigore dal 29 nov 2014
Certificati tecnici e dichiarazioni
§ 1 L'ammissione del tipo di costruzione e l'ammissione all'esercizio sono accertate mediante documenti distinti denominati: «Certificato del tipo di costruzione» e «Certificato di esercizio». § 2 Il certificato del tipo di costruzione:
a) specifica il costruttore e il fabbricante previsto del tipo di costruzione del veicolo ferroviario;
b) contiene in allegato la documentazione tecnica e il resoconto della manutenzione;
c) se necessario, specifica i limiti e le condizioni particolari di esercizio cui sono soggetti il tipo di costruzione di un veicolo ferroviario e i veicoli ferroviari corrispondenti a questo tipo di costruzione;
d) contiene in allegato il rapporto o i rapporti di valutazione;
e) se necessario, specifica tutte le pertinenti dichiarazioni (di conformità e di verifica) rilasciate;
f) specifica l'autorità competente a rilasciare il certificato e la data del rilascio e reca la firma dell'autorità;
g) se necessario, specifica la durata della validità.
§ 3 Il certificato di esercizio comprende:
a) tutte le informazioni indicate al paragrafo 2; e
b) i codici di identificazione dei veicoli cui si riferisce il certificato;
c) informazioni sul detentore dei veicoli cui si riferisce il certificato alla data del rilascio;
d) se necessario, la durata di validità.
§ 4 Il certificato di esercizio può riferirsi a un gruppo di veicoli singoli dello stesso tipo. In questo caso le informazioni richieste sulla base del paragrafo 3 sono specificate in modo che siano identificabili per ciascuno dei veicoli appartenenti al gruppo e la documentazione tecnica contiene un elenco della documentazione identificabile concernente le verifiche condotte su ciascun veicolo. § 5 La documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione contengono le informazioni richieste in conformità alle disposizioni delle PTU.
§ 6 I certificati sono emessi in una delle lingue di lavoro conformemente all' paragrafo 6 della Convenzione.
§ 7 I certificati e le dichiarazioni sono notificati al richiedente.
§ 8 Il certificato di esercizio si riferisce all'oggetto. Una volta che il veicolo è in circolazione, se il detentore del certificato di esercizio (comprendente la documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione) non coincide con l'attuale detentore del veicolo, il primo rimette immediatamente all'attuale detentore il certificato di esercizio unitamente al resoconto della manutenzione e mette a disposizione tutte le istruzioni dettagliate (supplementari) riguardanti la manutenzione e l'esercizio, tuttora in suo possesso. § 9 Il paragrafo 8 si applica per analogia ai veicoli e ai materiali ferroviari ammessi in conformità all'; la documentazione pertinente è costituita da documenti relativi all'ammissione e da qualsiasi altro documento contenente informazioni in tutto o in parte simili a quelle richieste per la documentazione tecnica, l'elenco dei compiti della manutenzione e il resoconto della manutenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-11-6