Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche›Titolo V
Art. 11
240 / 268Prevalenza delle PTU
In vigore dal 29 nov 2014
Prevalenza delle PTU
§ 1 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla Commissione di esperti tecnici in conformità all' paragrafo 1, le norme tecniche e le PTU prevalgono, nelle relazioni fra gli Stati parti, sulle disposizioni della Convenzione internazionale sull'Unità Tecnica delle Ferrovie, firmata a Berna il 21 ottobre 1882, secondo il suo tenore del 1938.
§ 2 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla Commissione di esperti tecnici in conformità all' paragrafo 1, le presenti Regole uniformi nonché le norme tecniche e le PTU prevalgono, fra gli Stati parti, sulle disposizioni tecniche:
a) del Regolamento per l'impiego reciproco delle carrozze e bagagliai in traffico internazionale (RIC);
b) del Regolamento per l'impiego reciproco dei carri in traffico internazionale (RIV).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-11-5