Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo III
Art. 10
212 / 268Cause concomitanti
In vigore dal 29 nov 2014
Cause concomitanti
§1 Quando cause imputabili al gestore e cause imputabili al trasportatore hanno contribuito al danno, ciascuna parte del contratto ne risponde solo nella misura in cui le cause che le sono imputabili ai sensi degli hanno contribuito al danno.
Se è impossibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, ciascuna parte sopporta il danno che ha subito.
§2 Il § 1 è applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili al gestore e cause imputabili a più trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria.
§3 Trattandosi di danni di cui all', il § 1 prima frase è applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili a più trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura. Se non è possibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, i trasportatori sono responsabili in parti uguali nei confronti del gestore.
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