Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo II
Art. 10
140 / 268Pagamento delle spese
In vigore dal 29 nov 2014
Pagamento delle spese
§1 Salvo diverso accordo fra lo speditore ed il trasportatore, le spese (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali ed altre spese che intervengono dalla stipula del contratto fino alla riconsegna) sono pagate dallo speditore.
§2 Se in virtù di un accordo fra lo speditore ed il trasportatore, le spese sono stabilite a carico del destinatario, ed il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura nè ha fatto valere i propri diritti conformemente all', §3, nè ha modificato il contratto di trasporto conformemente all', lo speditore resta obbligato al pagamento delle spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-10-2